Ultimi Inseriti gennaio 30th, 2016 1:11 PM
set 11, 2015 Il Team di Ristruttura.com Ristrutturare Casa 0
Spesso appaltiamo la ristrutturazione della nostra casa o del nostro ambiente bagno o cucina, ma non ci siamo mai chiesti chi è il responsabile della sicurezza degli operai addetti ai lavori. Oggi esiste un emendamento che definisce chi è il responsabile a cui attribuire eventuali danni penali e civili.
La corte di cassazione, con la sentenza 35534/2015, definisce una volta per tutte la responsabilità del committente in caso di infortunio durante i lavori di ristrutturazione: Il committente è sempre responsabile degli infortuni dei lavoratori, anche autonomi, a meno che l’adozione delle precauzioni in cantiere non richieda competenze tecniche specifiche. La sentenza spiega che la committenza non può esonerarsi dal verificare che siano stati adottati tutti i sistemi di protezione necessari all’esecuzione dei lavori. L’esonero di responsabilità vi è solo nel caso in cui per la conoscenza dei potenziali rischi sono necessarie competenze tecniche specifiche.
Per committente si intendono i privati cittadini, gli amministratori di condominio, i titolari di aziende (anche agricole) ed i responsabili del procedimento nei lavori pubblici, che debbano costruire una nuova opera edile o effettuare qualunque intervento su una esistente, anche se di piccola entità, quali lavori di ampliamento, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione, ed installazione impianti.
Per l’esecuzione delle opere viene quindi allestito un cantiere temporaneo. Per cantiere temporaneo si intende quindi tutto ciò che fa riferimento all’esecuzione materiale di un’opera da parte di una o più imprese e/o lavoratori autonomi che intervengono per edificare, ristrutturare, modificare un immobile, facciate, tinteggiare, ristrutturare un bagno, etc. etc.
Il committente, pertanto colui che è interessato all’esecuzione delle opere e che pertanto commissiona il lavori, è soggetto a tutti gli obblighi che andiamo a descrivere. Tuttavia è facoltà del committente nominare un responsabile dei lavori che lo sostituisce in toto nei compiti e responsabilità.
La committenza, o il responsabile dei lavori se nominato, prima dell’esecuzione delle opere e prima dell’inizio lavori, dovrà attenersi alle misure generali di tutela come definito dal Dlgs n. 81/08 durante le fasi di progettazione.
Nei cantieri in cui è prevista la presenza, anche non contemporanea, di più imprese esecutrici, il committente (responsabile dei lavori) ha l’obbligo di incaricare la figura professionale del coordinatore per la progettazione il quale redige il piano di sicurezza e coordinamento in fase di progettazione. Lo stesso piano di sicurezza sarà oggetto di verifica da parte della committenza. Fase successiva, ma comunque prima dell’inizio lavori, il committente/responsabile dei lavori, nomina un coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione il quale ha il compito che vengano rispettati tutti gli elementi imposti in fase di progettazione al fine di operare in totale sicurezza.
Prima di affidare le opere all’impresa e/o a lavoratori autonomi è responsabilità del committente/responsabile dei lavori verificare l’idoneità tecnico-professionale di coloro che sono in procinto di adoperarsi per l’esecuzione delle opere.
a) iscrizione alla Camera di Commercio, Industria ed Artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto
b) documento unico di regolarità contributiva (DURC)
c) documento di valutazione dei rischi
d) dichiarazione di responsabilità relativamente all’inesistenza di provvedimenti di sospensione o interdittivi dell’attività lavorativa rilasciati dagli organi di vigilanza
a) iscrizione alla Camera di Commercio, Industria ed Artigianato, con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto
b) documento unico di regolarità contributiva (DURC).
c) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di legge di macchine, attrezzature e opere provvisionali
d) elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione
e) eventuali attestati inerenti la formazione e la relativa idoneità sanitaria ove espressamente previsti.
Sia le imprese che i lavoratori autonomi hanno l’obbligo di esibire la documentazione sopracitata al committente, il quale ha il dovere di verificarne la regolarità. Opere affidate a imprese e/o lavoratori autonomi che non dispongano della regolare documentazione pongono il committente a rischio sanzione anche penale.
1) Inviare la notifica preliminare agli organi di vigilanza di cui sopra nel caso in cui ai lavori concorrano almeno due imprese o, qualora operi una sola impresa, se le attività superano le 200 uomini/giorno (tale notifica è redatta ed inviata in collaborazione con il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione).
2) Trasmettere all’Amministrazione concedente (solitamente il Comune) la notifica preliminare, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) ed una dichiarazione che attesti l’avvenuta verifica dell’idoneità professionale di ciascuna impresa
1) vigilare che alle imprese o ai lavoratori autonomi che eseguono i lavori permangano i requisiti di idoneità professionale (con particolare riferimento agli obblighi assicurativi nei confronti dei lavoratori dipendenti)
2) vigilare che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione svolga correttamente il suo lavoro anche attraverso i verbali di sopralluogo che lo stesso professionista deve redigere e trasmettere obbligatoriamente al committente o responsabile dei lavori.
Il committente è esonerato dalle responsabilità connesse all’adempimento degli obblighi solo se nominato un responsabile dei lavori. La designazione del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l’esecuzione dei lavori, non esonera il committente dalle responsabilità connesse alla mancata verifica del loro operato.
Purtroppo fidarsi è bene ma non fidarsi è meglio, quindi per evitare spiacevoli inconvenienti dovuti alla sicurezza degli operai e dei tecnici che si stanno occupando della nostra ristrutturazione, è bene effettuare qualche piccolo accorgimento e definirlo fin da subito con l’impresa appaltatrice, così da evitare il più possibile ogni conseguenza al committente. Ad esempio potremmo controllare che:
Leggi qui l’articolo della cassazione sui lavori in quota e l’attribuzione di responsabilità.
Curiosi, amanti della casa e delle nuove tecnologie della costruzione. Proponiamo le notizie che riteniamo utili per i nostri utenti e che ci appassionano di più. Buona lettura :-)
gen 30, 2016 0
gen 27, 2016 0
nov 09, 2015 0
ott 23, 2015 0
gen 30, 2016 0
nov 09, 2015 0
ott 23, 2015 0
ott 02, 2015 6